Circolare n° 111 a. sc. 2025 -2026
SITO
STUDENTESSE E STUDENTI
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA
DSGA
FAMIGLIE
Oggetto: Presentazione istanze Esame di maturità a.s. 2025/26
Si comunica che con nota prot. n. 74346, del 10 novembre 2025, concernente “Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidate/i interne/i ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione” il Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di maturità – come ridenominato dall’art. 1, cc. 1 e 2, del d.l. 127/2025, convertito con modificazioni dalla l. 164/2025 – per l’anno scolastico 2025/2026.
Di seguito le principali scadenze:
1.A Candidate interne e candidate/i interne/i
1.A.a Student* dell’ultima classe (termine presentazione domande: 12 dicembre 2025) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di maturità, in qualità di candidate/i interne/i, le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dalla dirigente scolastica o da sua/o delegata/o.
1.B Candidate/i esterne/i (presentazione domande: 12 novembre – 12 dicembre 2025) L’articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidate/i esterne/i coloro che:
- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026. Si precisa che le studentesse e gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di maturità in qualità di candidate/i esterne/i, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026. Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di maturità delle candidate e dei candidati è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuolalavoro” – come ridenominate dall’art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con l. 164/2025 – oppure di attività assimilabili, definite dall’art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità.
Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidate/i esterne/i, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di “Formazione scuola-lavoro” e di attività assimilabili.
È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all’istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al citato d.m. n. 226/2024. Le/i candidate/i esterne/i all’esame di maturità per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. L’ammissione delle candidate e dei candidati che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di maturità, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di maturità in qualità di candidate/i esterne/i, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
Le/i candidate/i interne/i presentano domanda di ammissione all’ esame di maturità, entro il temine indicato nell’allegato 1 alla già menzionata nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da esse/i frequentata. Le/i candidate/i esterne/i presentano domanda di ammissione all’esame di maturità entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 12 novembre 2025, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Per ogni altra informazione si farà riferimento alla nota ministeriale.
Bagheria, 12 novembre 2025
La dirigente scolastica
Lucia Bonaffino
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